Sospensione
Sospensione
Se ritieni che la richiesta di pagamento contenuta nell’ingiunzione fiscale o negli altri atti della procedura cautelare o esecutiva che hai ricevuto non sia dovuta, puoi chiedere a SO.G.E.T. S.p.a. di sospendere le procedure di riscossione al fine di far verificare all’Ente Impositore la tua situazione (Legge n. 228/2012).
Quando si può chiedere la Sospensione
Quando hai ricevuto la notifica di un’ingiunzione fiscale o un atto della procedura cautelare (fermo amministrativo, ipoteca) o esecutiva (pignoramento presso terzi, stipendi e pensioni, fitti, mobili, ecc.) dalla SO.G.E.T. S.p.a., puoi chiedere direttamente a noi la sospensione legale della riscossione, quando le somme richieste dall’Ente Impositore sono state interessate da:
- pagamento effettuato prima della formazione dell’ingiunzione;
- provvedimento di discarico da parte dell’ente creditore;
- prescrizione o decadenza della pretesa impositiva ascrivibili ad un periodo antecedente all’emissione dell’ingiunzione fiscale;
- sospensione amministrativa (dell’ente impositore) o giudiziale;
- sentenza che annulla in tutto o in parte la pretesa impositiva, emessa in un giudizio al quale SO.G.E.T. non ha preso parte.
Non rientrano tra gli atti che possono essere oggetto di sospensione gli accertamenti esecutivi di cui all’art. 1, comma 792, legge n. 160/2019 e tutti quelli non notificati dalla SO.G.E.T. S.p.a.
Come richiedere una sospensione
Devi presentare alla SO.G.E.T. S.p.a. un’apposita istanza utilizzando il
modello autotutela
e indicare i motivi per cui l’importo non è dovuto:
- a mezzo PEC all’indirizzo autotutela.sogetspa@pec.it
- a mano presso uno dei nostri sportelli
- a mezzo servizio postale raccomandata a/r
La domanda deve essere corredata di un documento di riconoscimento e di tutta la documentazione in tuo possesso (ad esempio la ricevuta che attesta il pagamento già avvenuto), il provvedimento di discarico o la sentenza favorevole.
L’istanza non è reiterabile e va presentata, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla notifica dell’ingiunzione fiscale o degli altri atti di riscossione.
L’iter dell’istanza di sospensione
Acquisita la tua istanza, SO.G.E.T. S.p.a. si fa carico di trasmetterla all’Ente Impositore e, in attesa della risposta, sospende le procedure di riscossione.
In assenza di riscontro da parte dell’Ente Impositore entro 220 giorni, la disposizione di legge prevede, solo nei casi oggettivamente certi
(prescrizione o decadenza intervenute prima della notifica dell’ingiunzione fiscale, discarico emesso dall’ente creditore, pagamento effettuato prima della notifica dell’atto), che il debito sia annullato.
Se i documenti trasmessi a corredo dell’istanza di sospensione non sono idonei a dimostrare che il pagamento non è dovuto, l’Ente Impositore ti comunica il rigetto della richiesta e da impulso alla SO.G.E.T. S.p.a. di riprendere le ordinarie attività di riscossione.
AVVERTENZE
L’istanza di sospensione può essere accolta solo nei casi espressamente elencati. In caso contrario l’istanza sarà rigettata dalla SO.G.E.T. S.p.a.
Nel caso di presentazione di documentazione falsa, ferma restando la responsabilità penale, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell’ammontare delle somme dovute, con un importo minimo di 258 euro (art.1, comma 541, legge n. 228/2012).
Modulistica
Scarica qui il modello per la presentazione dell’istanza di sospensione legale.
Ultimo aggiornamento
9 Agosto 2024, 16:56