Rateizzazione
La rateizzazione è una modalità di adempimento da parte del contribuente in un tempo più lungo rispetto a una determinata scadenza, a fronte di un apposito provvedimento di “dilazione temporale” concesso dal concessionario o dall’Ente impositore.
La rateizzazione si concede su un titolo che definisce la pretesa (accertamento esecutivo/ingiunzione).
Riferimenti normativi
La rateizzazione è di norma disciplinata dal regolamento adottato dal singolo Ente Impositore.
La legge di bilancio 2020 (legge n. 160/2019) ha introdotto una specifica disciplina per comuni, province, città metropolitane, comunità montane, unioni di comuni e consorzi tra gli enti locali che non hanno adottato uno specifico regolamento.
La norma prevede che in assenza di una apposita disciplina regolamentare, l’ente creditore o il soggetto affidatario, su richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà e secondo il seguente schema:
- a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
- b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
- c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
- d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
- e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
- f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.
L’ente, con deliberazione adottata a norma dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ulteriormente regolamentare condizioni e modalità di rateizzazione delle somme dovute, ferma restando una durata massima non inferiore a trentasei rate mensili per debiti di importi superiori a euro 6.000,01.
In caso di comprovato peggioramento della situazione, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di settantadue rate mensili, o per il periodo massimo disposto dal regolamento dell’ente, a condizione che non sia intervenuta decadenza.
Ricevuta la richiesta di rateazione, l’ente creditore o il soggetto affidatario può iscrivere l’ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione.
Sono fatte comunque salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione.
In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell’arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l’intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell’ultimo giorno di ciascun mese indicato nell’atto di accoglimento dell’istanza di dilazione.
Le modalità di richiesta e di concessione della rateizzazione sono diverse a seconda dell’Ente Impositore titolare dell’entrata che hanno affidato la riscossione alla SO.G.E.T. S.p.a.
A chi presentare la richiesta di Rateizzazione
Comuni, Province, Città Metropolitane, Comunità Montane, Unioni di Comuni e Consorzi tra gli Enti Locali:
Direttamente alla SO.G.E.T. S.p.a. compilando l’apposito modello, unitamente alla documentazione ivi prevista, tramite:
- posta elettronica certificata: divisioneamministrativa.sogetspa@pec.it
- a mano direttamente agli sportelli
- a mezzo servizio postale
Altri Enti Impositori:
Direttamente alla SO.G.E.T. S.p.a. se l’Ente Impositore ha delegato SOGET alla gestione delle istanze ed alla concessione della rateizzazione (consulta l’elenco aggiornato) compilando l’apposito modello, unitamente alla documentazione ivi prevista, tramite:
- posta elettronica certificata: divisioneamministrativa.sogetspa@pec.it
- a mano direttamente agli sportelli
- a mezzo servizio postale
Per la rateizzazione della Tassa Automobilistica della Regione Abruzzo, accedere alla pagina dedicata
Direttamente all’Ente Impositore negli altri casi, utilizzando il modello predisposto messo a disposizione sul sito internet dell’Ente o reperibile presso gli uffici dello stesso Ente.
Concessione e Revoca della rateizzazione
La concessione della rateizzazione deve essere fondata su una valutazione complessiva dello stato patrimoniale e reddituale del contribuente.
La rateizzazione è concessa con contestuale informativa al contribuente delle condizioni di revoca della stessa, che comporta la decadenza automatica dal beneficio concesso.
Nel caso di revoca, l’importo ancora dovuto sarà riscuotibile immediatamente in un’unica soluzione, con conseguente riattivazione da parte del concessionario di tutte le procedure esecutive e delle azioni di legge per il recupero del credito.
Sono fatte comunque salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione.
Modulistica
Modello per la presentazione dell’istanza alla SO.G.E.T. (scaricabile tra gli allegati);
Modelli ed informazioni dedicati per alcuni Enti Impositori:
Se devi chiedere una dilazione di pagamento ed hai bisogno di supporto, contatta un nostro esperto al numero 085 3850828 oppure inviaci una mail al seguente indirizzo: divisioneamministrativa@sogetspa.it
Ultimo aggiornamento
27 Settembre 2024, 08:35